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FIR DIGITALE xfir e operatività RENTRI – obbligo dal 16 settembre 2026

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Gentili Clienti, 

si ricorda che il 15 settembre 2026 termina il periodo transitorio del RENTRI (Legge n. 26 del 27 febbraio 2026) durante il quale è ancora possibile emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo in alternativa a quello digitale. 

Di conseguenza, per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, a partire da mercoledì 16 settembre 2026:

  • Il FIR cartaceo non sarà più ammesso in alternativa a quello digitale.
  • L’emissione del formulario dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale (xFIR).
  • Terminerà la sospensione delle sanzioni, che torneranno a essere applicate a pieno regime in caso di violazioni o mancata trasmissione dei dati.

1. Soggetti obbligati al digitale

L’obbligo riguarda le seguenti categorie:

  • Produttori di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero di dipendenti).
  • Produttori di rifiuti non pericolosi (da attività industriali e artigianali) con più di 10 dipendenti.
  • Trasportatori professionali di rifiuti.
  • Impianti di trattamento e recupero.
  • Soggetti delegati dai produttori.

2. Chi resta escluso (Legge 199/2025)

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis D.Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione: 

  • i Consorzi (art. 237 comma 1) 
  • i produttori di rifiuti cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6

A) Esonero automatico (ex art. 190, comma 5)

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con fatturato ≤ 8.000 € 
  • Imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8) 
  • Produttori con non più di 10 dipendenti (solo per la gestione dei rifiuti non pericolosi)

B) Esclusione legata alla scelta di una modalità alternativa (art. 190 comma 6)

I seguenti soggetti sono esclusi dal RENTRI perché decidono di adempiere con le modalità alternative ovvero con la conservazione progressiva per 3 anni del FIR (o del documento di conferimento), anziché con il registro ordinario: 

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal fatturato
  • Attività di servizi alla persona (codici ATECO 96.02.01-03 e 96.09.02, come saloni di barbiere, parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi e piercing) per la gestione dei loro rifiuti pericolosi, incluso il codice EER 18.01.03*. 
  • Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa (privati)

Cosa fare se siete già iscritti ma rientrate tra gli esclusi?
Avete due opzioni distinte all’interno dell’area operatori del portale:

  1. Cancellarsi dal portale RENTRI: si torna ufficialmente alle modalità semplificate (gestione cartacea tradizionale), azzerando gli obblighi digitali.
  2. Rimanere iscritti: l’iscrizione diventa a tutti gli effetti “su base volontaria”. Questo comporta l’obbligo pieno di utilizzare il FIR digitale e l’esposizione alle medesime sanzioni previste per i soggetti obbligati. 

Non è possibile quindi restare iscritti e usare contemporaneamente le modalità semplificate catacee.

3. La regola della filiera 

La modalità di gestione (digitale o cartacea) è determinata dal produttore/detentore: 

  • Se il produttore è obbligato al digitale, tutti gli attori della filiera (trasportatore e destinatario) dovranno gestire il FIR elettronicamente. 
  • Se il produttore non è soggetto all’obbligo digitale, il formulario rimarrà in formato cartaceo per l’intera movimentazione.

4. Aspetti Operativi e Firma Digitale

Il FIR digitale è un documento informatico con pieno valore legale. I passaggi chiave includono:

  • Vidimazione: Automatica tramite codice univoco generato dal portale RENTRI.
  • Sottoscrizione: Il documento deve essere firmato digitalmente tramite Firma Remota.
  • Aggiornamento in tempo reale: Il FIR va validato alla partenza, alla presa in carico del destinatario e in ogni fase intermedia.

5. Strumenti di Supporto

Per agevolare l’operatività, il RENTRI ha messo a disposizione:

  • Applicazione Web e Mobile: per la compilazione e la firma del formulario.
  • Certificato di Firma Remota: per sottoscrivere i documenti tramite dispositivi mobili.

Nota Bene: La mancata osservanza dei nuovi obblighi di tracciabilità digitale comporta le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006:

  • Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI: 500 – 2.000 € per rifiuti non pericolosi, 1.000 – 3.000 € per rifiuti pericolosi 
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI: stessi importi, 500 – 2.000 € per rifiuti non pericolosi, 1.000 – 3.000 € per rifiuti pericolosi.

Guide pratiche e Video Tutorial 

Per facilitare la transizione e configurare correttamente gli strumenti necessari, il Ministero ha messo a disposizione dei tutorial operativi. Si prega di prenderne visione per tempo: 

Gestione e utilizzo del FIR Digitale: 

Questo video illustra come accedere ai servizi, come compilare, integrare e firmare il formulario sia tramite portale web che tramite l’APP ufficiale. Spiega inoltre come il destinatario restituisce la copia completa e come avviene la trasmissione dei dati. 

Guarda il tutorial

Configurazione APP e Firma Remota: 

Questo tutorial è fondamentale per la parte tecnica: spiega come configurare l’APP RENTRI FIR sul proprio smartphone/tablet e la procedura che il rappresentante legale (o un delegato) deve seguire per emettere il certificato di firma remota, necessario per dare validità legale ai documenti. 

Guarda il tutorial

Consigli operativi: Vi invitiamo a verificare o procedere con la configurazione del certificato di firma remota entro le scadenze previste per evitare blocchi operativi durante le fasi di movimentazione dei rifiuti.


COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

Puoi spedire una mail all’indirizzo ketty@studiosinthesi.it o chiamare ai numeri 389 6211875 o 0438 82216

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