Gentili Clienti,
si ricorda che il 15 settembre 2026 termina il periodo transitorio del RENTRI (Legge n. 26 del 27 febbraio 2026) durante il quale è ancora possibile emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo in alternativa a quello digitale.
Di conseguenza, per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, a partire da mercoledì 16 settembre 2026:
- Il FIR cartaceo non sarà più ammesso in alternativa a quello digitale.
- L’emissione del formulario dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale (xFIR).
- Terminerà la sospensione delle sanzioni, che torneranno a essere applicate a pieno regime in caso di violazioni o mancata trasmissione dei dati.
1. Soggetti obbligati al digitale
L’obbligo riguarda le seguenti categorie:
- Produttori di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero di dipendenti).
- Produttori di rifiuti non pericolosi (da attività industriali e artigianali) con più di 10 dipendenti.
- Trasportatori professionali di rifiuti.
- Impianti di trattamento e recupero.
- Soggetti delegati dai produttori.
2. Chi resta escluso (Legge 199/2025)
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis D.Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione:
- i Consorzi (art. 237 comma 1)
- i produttori di rifiuti cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6
A) Esonero automatico (ex art. 190, comma 5)
- Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con fatturato ≤ 8.000 €
- Imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8)
- Produttori con non più di 10 dipendenti (solo per la gestione dei rifiuti non pericolosi)
B) Esclusione legata alla scelta di una modalità alternativa (art. 190 comma 6)
I seguenti soggetti sono esclusi dal RENTRI perché decidono di adempiere con le modalità alternative ovvero con la conservazione progressiva per 3 anni del FIR (o del documento di conferimento), anziché con il registro ordinario:
- Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal fatturato
- Attività di servizi alla persona (codici ATECO 96.02.01-03 e 96.09.02, come saloni di barbiere, parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi e piercing) per la gestione dei loro rifiuti pericolosi, incluso il codice EER 18.01.03*.
- Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa (privati)
Cosa fare se siete già iscritti ma rientrate tra gli esclusi?
Avete due opzioni distinte all’interno dell’area operatori del portale:
- Cancellarsi dal portale RENTRI: si torna ufficialmente alle modalità semplificate (gestione cartacea tradizionale), azzerando gli obblighi digitali.
- Rimanere iscritti: l’iscrizione diventa a tutti gli effetti “su base volontaria”. Questo comporta l’obbligo pieno di utilizzare il FIR digitale e l’esposizione alle medesime sanzioni previste per i soggetti obbligati.
Non è possibile quindi restare iscritti e usare contemporaneamente le modalità semplificate catacee.
3. La regola della filiera
La modalità di gestione (digitale o cartacea) è determinata dal produttore/detentore:
- Se il produttore è obbligato al digitale, tutti gli attori della filiera (trasportatore e destinatario) dovranno gestire il FIR elettronicamente.
- Se il produttore non è soggetto all’obbligo digitale, il formulario rimarrà in formato cartaceo per l’intera movimentazione.
4. Aspetti Operativi e Firma Digitale
Il FIR digitale è un documento informatico con pieno valore legale. I passaggi chiave includono:
- Vidimazione: Automatica tramite codice univoco generato dal portale RENTRI.
- Sottoscrizione: Il documento deve essere firmato digitalmente tramite Firma Remota.
- Aggiornamento in tempo reale: Il FIR va validato alla partenza, alla presa in carico del destinatario e in ogni fase intermedia.
5. Strumenti di Supporto
Per agevolare l’operatività, il RENTRI ha messo a disposizione:
- Applicazione Web e Mobile: per la compilazione e la firma del formulario.
- Certificato di Firma Remota: per sottoscrivere i documenti tramite dispositivi mobili.
Nota Bene: La mancata osservanza dei nuovi obblighi di tracciabilità digitale comporta le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006:
- Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI: 500 – 2.000 € per rifiuti non pericolosi, 1.000 – 3.000 € per rifiuti pericolosi
- Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI: stessi importi, 500 – 2.000 € per rifiuti non pericolosi, 1.000 – 3.000 € per rifiuti pericolosi.
Guide pratiche e Video Tutorial
Per facilitare la transizione e configurare correttamente gli strumenti necessari, il Ministero ha messo a disposizione dei tutorial operativi. Si prega di prenderne visione per tempo:
Gestione e utilizzo del FIR Digitale:
Questo video illustra come accedere ai servizi, come compilare, integrare e firmare il formulario sia tramite portale web che tramite l’APP ufficiale. Spiega inoltre come il destinatario restituisce la copia completa e come avviene la trasmissione dei dati.
Configurazione APP e Firma Remota:
Questo tutorial è fondamentale per la parte tecnica: spiega come configurare l’APP RENTRI FIR sul proprio smartphone/tablet e la procedura che il rappresentante legale (o un delegato) deve seguire per emettere il certificato di firma remota, necessario per dare validità legale ai documenti.
Consigli operativi: Vi invitiamo a verificare o procedere con la configurazione del certificato di firma remota entro le scadenze previste per evitare blocchi operativi durante le fasi di movimentazione dei rifiuti.
COSA POSSIAMO FARE PER VOI?
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.
Puoi spedire una mail all’indirizzo ketty@studiosinthesi.it o chiamare ai numeri 389 6211875 o 0438 82216


